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D. 20/12/2004 n. 89• che, a seguito di vertici del Consiglio europeo del giugno e del dicembre 1994, il collegamento Monaco-Verona è stato incluso nella TEN-T e ricompreso tra i 14 progetti prioritari dell'allegato III alla voce «Treno ad alta velocità / trasporto combinato Nord-Sud» al fine di contribuire a ridurre le ripercussioni negative del traffico sull'ambiente ed in particolare nell'area alpina; • che tale priorità è stata confermata nel libro bianco della Commissione della Comunità europea del 12 settembre 2001, come strategia per migliorare la qualità della vita dei residenti in Alto Adige e in Tirolo minacciati dall'incessante e crescente circolazione dei mezzi pesanti; • che il suddetto collegamento, con la citata decisione n. 884/2004/CE del 29 aprile 2004, è stato esteso da Berlino a Palermo e confermato tra i progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010; • che nel frattempo i Ministri dei trasporti dell'Austria e dell'Italia hanno confermato, con la dichiarazione congiunta del 15 aprile 1999, la loro comune volontà di iniziare le progettazioni necessarie per la realizzazione della galleria di base del Brennero quale parte del collegamento «nord-sud per il traffico ferroviario ad alta capacità e per il traffico combinato BerlinoNorimberga- Monaco-Verona», costituendo a tale scopo, tra le imprese ferroviarie incaricate dell'esecuzione delle progettazioni, il citato GEIE BBT, come proposto dalla citata Commissione trilaterale; • che i Governi di Austria e Italia, a seguito dei risultati ottenuti nella fase I del GEIE BBT in ordine alle attività di progettazione della galleria di base del Brennero, hanno firmato, il 1° aprile 2003, una dichiarazione congiunta per la prosecuzione del progetto in questione e poi, con il memorandum del 10 settembre dello stesso anno, hanno dato formale avvio alla fase Il al fine di pervenire ad un progetto maturo, provvisto cioè di tutte le autorizzazioni necessarie a consentirne l'avvio della costruzione; • che il 30 aprile 2004 è stato firmato a Vienna un «Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero», in corso di ratifica, accordo che definisce le fasi del progetto della realizzazione della parte comune della nuova linea ferroviaria fino alla messa in esercizio, regolando anche le condizioni generali della concessione di diritto ferroviario e gli aspetti finanziari del progetto, e che prevede la trasformazione del GEIE in Società per azioni europea, che assume le funzioni di promotore e cui spetterà quindi di sviluppare il modello di finanziamento e le modalità di realizzazione dell'opera attraverso l'istituzionalizzazione di una Commissione intergovernativa (CIG) che formulerà proposte ai due Governi interessati in ordine alle attività successive alla fase II; • che l'intervento di cui al progetto in esame è costituito dalla galleria di base - che si estende per oltre 56 km, di cui 24 km in territorio italiano e 32 km in territorio austriaco - e dai relativi allacci alla linea storica in corrispondenza delle stazioni di Innsbruck e di Fortezza; • che la configurazione dell'opera prevede due gallerie a semplice binario messe in comunicazione con cunicoli trasversali di collegamento pedonale posizionati circa ogni 336 m; • che il progetto prevede, oltre alla galleria di base, la realizzazione delle seguenti opere accessorie: - tre posti multifunzione collocati a una distanza minore di 20 km tra loro e precisamente: circonvallazione di Innsbruck, Steinach e Prati; -le finestre di Mules, Vizze, Wolf, Pfons, Ahrntal; la galleria di servizio di Aica e un «cunicolo esplorativo» a fini geognostici; -la sottostazione elettrica di Fortezza; -variante in galleria alla linea esistente a nord della stazione di Fortezza; • che le uniche tratte all'aperto previste dal progetto si sviluppano rispettivamente: - dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Innsbruck all'imbocco della galleria (portale nord) per circa 1000 m; -dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Fortezza all'imbocco della galleria (portale sud), per circa 350 m; • che la linea è destinata ad un traffico di tipo misto: viaggiatori e merci; • che in data 10 giugno 2003 il soggetto aggiudicatore ha inviato il progetto dell'opera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla provincia autonoma di Bolzano e agli enti interferenti, mentre si è proceduto alla pubblicazione di avvisi su alcuni giornali sull'avvio del procedimento; • che la provincia autonoma di Bolzano ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, in materia di valutazione dell'impatto ambientale con delibera di giunta 20 ottobre 2003, n. 3749, allegando il parere positivo - con osservazioni - del Comitato VIA n. 11/2003, ed ha proceduto all'approvazione definitiva delle modifiche ai piani urbanistici comunali delle zone interessate con delibera di giunta 22 dicembre 2003, n. 4786; • che parere favorevole, con prescrizioni, ha formulato anche il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 27 maggio 2004, n. ST/407/18621, sulla scorta delle considerazioni svolte dalle competenti Soprintendenze; • che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla stregua della valutazione effettuata dalla speciale Commissione VIA, anche sulla base di documentazione integrativa richiesta al soggetto aggiudicatore, ha formulato, in data 17 giugno 2004, parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni; • che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle prescrizioni richieste dagli enti istituzionali e proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, suddividendo le prescrizioni stesse a seconda che comportino o meno aumento dei costi e esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate; sotto l'aspetto attuativo: • che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, viene individuato nel citato GEIE BBT, trasformato in Società per azioni europea (BBT SE) dal 16 dicembre 2004 ai sensi del regolamento europeo 2157/2001, in vigore dal giorno 8 ottobre 2004, al quale, per la parte italiana, è stata trasferita la competenza sulle funzioni inerenti la progettazione da parte di RFI; • che il cronoprogramma di realizzazione dell'opera prevede che i lavori, inclusi quelli di attrezzaggio ferroviario, vengano ultimati entro 9 anni - con uno scarto di circa 6 mesi, a seconda che venga adottato l'approccio di scavo innovativo (con fresa) o quello conservativo - con messa in esercizio prevista per il 2016; sotto l'aspetto finanziario: • che, secondo la stima aggiornata del GEIE BBT, il costo complessivo dell'intervento è quantificabile in 4.500 Meuro, comprensivo del costo di realizzazione del cunicolo esplorativo, e che detto costo è suscettibile di variazioni stante la provvisoria determinazione del costo per la tratta austriaca (2.300 Meuro), che verrà quantificato alla fine della fase II in sede di emanazione del «decreto sul tracciato»; • che per il progetto complessivo è stata effettuata un'analisi costi-benefici, questi ultimi considerati sia in termini di risparmi per l'utente per abbattimento dei tempi e del costo del trasporto sia in termini di esternalità associate alla realizzazione del progetto stesso; che il costo della tratta italiana è quantificato in 2.200 Meuro ai quali vanno aggiunti: -300 Meuro per l'ottemperanza alle prescrizioni concernenti la tratta italiana stessa e comportanti incrementi di costi; -50 Meuro per compensazioni ambientali come da richiesta della Commissione V.I.A. e pari a circa il 2% del costo della tratta; • che anche il PPI - edizione aprile 2004 riporta, per la tratta italiana della parte comune, un costo di 2.200 Meuro; • che, per quanto concerne la copertura finanziaria del costo dell'intervento complessivo, il più volte menzionato accordo del 30 aprile 2004 prevede che le parti richiedano congiuntamente la concessione delle sovvenzioni comunitarie nella misura massima consentita e che, per il residuo finanziamento, si faccia ricorso a mezzi privati nell'ambito di modelli di partenariato pubblico-privato (PPP), suddividendo in modo paritario la quota pubblica nell'ambito del partenariato stesso; • che è stato comunque sviluppato un modello di cash flow interinale, finalizzato prevalentemente ad una prima stima dei contributi statali e comunitari necessari per l'implementazione finanziaria del progetto; • che la quota di costo a carico delle risorse pubbliche nazionali potrà quindi essere definita solo al termine della fase II e che solo in sede di esame del progetto definitivo il piano economico-finanziario dell'opera potrà formare oggetto di adeguata valutazione; • che a valere sulle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche viene richiesto un primo finanziamento di 45 Meuro, pari al 50% del costo stimato nella dichiarazione congiunta del 1° aprile 2003 per le attività di fase li di cui all'accordo internazionale del 30 aprile 2004, relative in particolare alla progettazione definitiva, alla connessa attività di studi e indagini, al modello di finanziamento e di concessione e alle altre attività di supporto alla trasformazione giuridica del GEIE BBT in società; Delibera: 1. Approvazione progetto preliminare. 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonchè ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare della tratta italiana del «Potenziamento asse ferroviario Monaco- Verona: galleria di base del Brennero». E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-provincia autonoma sulla localizzazione dell'opera. 1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 2.550 Meuro, di cui alla precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento. 1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Concessione contributo. 2.1. Per la realizzazione delle attività precisate nella «presa d'atto» viene attribuito al GEIE BBT un contributo pluriennale di 4,019 Meuro per 15 anni a valere sul 4° limite di impegno previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005: detto contributo è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterrà opportune per una più puntuale definizione delle modalità di attribuzione e di erogazione del contributo. 2.2. L'eventuale assegnazione di ulteriori contributi all'opera, ad integrazione delle fonti di finanziamento che verranno nel frattempo puntualizzate e nel limite indicato nella delibera n. 121/2001, viene rinviata alla fase di approvazione del progetto definitivo. Nell'occasione il soggetto aggiudicatore provvederà a redigere una stesura aggiornata del piano economico-finanziario. 3. Assegnazione CUP. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto, pena la decadenza dal contributo assegnato con la medesima, a richiedere il CUP per l'intervento all'esame: esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera. |
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